Storia del Servizio Civile

Il Servizio Civile scaturisce dal fenomeno dell’obiezione di coscienza alla leva obbligatoria armata, riconosciuta dalle leggi 772 del 15/12/1972 e 230 dell’8 luglio 1998; la Legge 772 ha previsto la possibilità di svolgere il servizio sostitutivo civile per assolvere all’obbligo di leva, la Legge 230 ha trasformato il servizio sostitutivo civile in un diritto pieno.

L’attuale connotazione del Servizio Civile come esperienza volontaria aperta anche alle ragazze nasce nel 2001, con la legge 64 e la denominazione Servizio Civile Nazionale; nel 2005 si trasforma in un servizio dalla natura esclusivamente volontaria per approdare nel 2017, con il decreto legislativo 40, poi modificato dal decreto legislativo 43 del 13 aprile 2018, al Servizio Civile Universale con l’ambizione di trasformarsi in un’opportunità accessibile a tutti i giovani interessati.

I primi due casi di obiezione di coscienza che si verificano in Italia nel secondo dopoguerra sono quelli di Rodrigo Castiello (pentecostale ) ed Enrico Ceroni (testimone di Geova) per motivazioni di natura religiosa; ma il primo caso di obiezione di coscienza determinato da motivazioni non solo religiose ma politiche e filosofiche è quello di Pietro Pinna che suscitò nel 1949 un significativo dibattito nel Paese sia per l’intervento di alcune personalità a sua difesa, come Aldo Capitini (filosofo perugino e promotore della prima Marcia Perugia-Assisi nel 1961), sia per alcune pressioni internazionali sul governo italiano.  Il 1949 è anche l’anno della presentazione del primo progetto di legge per il riconoscimento giuridico dell’obiezione, a firma dei deputati Calosso (socialista) e Giordani (democristiano).

In questi anni si verificano in Italia altri casi di obiezione, per lo più di matrice religiosa e anarchica: il carcere era l’unica strada per chi obiettava al servizio militare.

Nel 1955, don Primo Mazzolari pubblica anonimo il suo manifesto pacifista “Tu non uccidere”.

Negli anni Sessanta si verifica una svolta: la presa di posizione di alcuni ambienti cattolici.

Comincia nel 1962 Giuseppe Gozzini, il primo obiettore cattolico, la cui obiezione scatena un ampio dibattito e in difesa del quale si schiera Padre Ernesto Balducci, che subisce anche un processo e la condanna nel 1963.

Due anni dopo don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, prende le difese degli obiettori di coscienza nella sua “Lettera ai cappellani militari”pubblicata dalla rivista Rinascita che gli costò una denuncia per apologia di reato in tribunale e una condanna; la sua “Lettera ai giudici”, scritta durante il suo processo, rimane un documento profondamente attuale e significativo.

Intanto, sempre negli anni ’60, il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizza la proiezione del film “Non uccidere” – incentrato sul tema dell’obiezione di coscienza – nonostante il divieto imposto dalla censura.

Nel 1965 il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et spes, auspica leggi giuste ed umane da parte degli Stati nei confronti degli obiettori.

Alla fine degli anni Sessanta si verifica un clamoroso caso di rifiuto di massa del servizio militare: centinaia di giovani residenti nella Valle del Belice, la zona siciliana distrutta dal terremoto del 1968, rifiutano di presentarsi in caserma per protesta nei confronti dello Stato, ottenendo di poter prestare servizio militare in attività utili alla ricostruzione dopo il sisma.

Nel 1971, grazie anche alle pressioni dell’opinione pubblica, dei movimenti pacifisti (nel 1969 si costituisce la Lega per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) e del Partito Radicale (clamorosi i casi di digiuno da parte di numerosi attivisti radicali), il Senato approva un testo di legge che tuttavia non viene approvato dalla Camera per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Nel frattempo continua a crescere il numero di giovani che preferiscono il carcere all’arruolamento nelle Forze armate. Sono diventati oltre 150 e comincia a costituire un "caso umanitario" la soluzione della loro situazione.

Con questa motivazione, il 15 dicembre 1972, dopo un rapido e superficiale dibattito, viene approvata la cosiddetta "legge Marcora" n. 772 (dal nome del deputato firmatario della proposta) che ha come effetto immediato, alla vigilia del Natale, quello di schiudere le porte del carcere per quanti vi sono stati rinchiusi perché obiettori.

Una decisione storica: nella legislazione italiana entra la possibilità di non accettare l’arruolamento nelle Forze Armate in nome del rifiuto delle armi e di sostituire il servizio militare con un servizio civile. Con questa legge l’obiezione di coscienza non è ancora un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio civile resta nelle mani del Ministero della Difesa. La legge n.772 restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più rispetto al servizio militare, la presenza di una commissione giudicante, l’esclusione delle motivazioni politiche, la dipendenza dai codici e dai tribunali militari) dà impulso alla nascita e allo sviluppo di un movimento di lotta degli obiettori che si uniscono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC) che, assieme ad altre Associazioni, si battono per una modifica della legge e per il pieno riconoscimento del diritto all’Obiezione di Coscienza.

La loro contrarietà non riguarda soltanto i contenuti della legge, ma anche la sua applicazione: cinque anni per produrre le norme attuative e la sua gestione: domande respinte, ritardi enormi nell’assegnazione in servizio, precettazioni forzate, ritardi nei pagamenti, ecc. A fare le spese di tutto ciò è il sistema del servizio civile che, tuttavia, si auto organizza e regola grazie all’impegno degli enti che ospitano gli obiettori e degli obiettori stessi, il cui numero continua inarrestabilmente a crescere.

Mentre il Parlamento non riesce ad approvare alcuna riforma della legge del 1972, la Corte Costituzionale interviene per ben otto volte, tra il 1985 e il 1997, con diverse sentenze per dichiarare l’incostituzionalità di varie parti di quella legge.

La prima storica sentenza è quella del 24 maggio 1985, n. 164, con la quale la Corte riconosce la pari dignità tra il servizio militare e il servizio civile: entrambi i servizi, infatti, sono modi diversi per soddisfare il dovere di difesa della patria sancito dalla Costituzione.

Nel 1986, la Corte Costituzionale sancisce che l’obiettore in servizio civile non è assoggettabile alla giurisdizione militare, bensì a quella ordinaria, in quanto l’obiettore ammesso al servizio civile perde lo status di militare. Infine, nel 1989 la Corte dichiara incostituzionale la maggiore durata (otto mesi in più) del servizio civile rispetto al servizio militare; grazie a quest’ultima sentenza, dall’estate del 1989 il servizio civile dura quanto il servizio militare, ovvero 12 mesi e, a partire dagli inizi del 1997, 10 mesi.

Il 1992, dopo numerose vicissitudini, è approvata dal Parlamento la riforma della Legge 772/72, ma l’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, si rifiuta di firmarla per incostituzionalità e la rinvia al Parlamento con una serie di note di perplessità sul fenomeno Obiezione di Coscienza. Il giorno successivo il Presidente scioglie le Camere e la legge non viene approvata.

Dopo una serie di altri tentativi falliti, nel luglio del 1998 si giunge finalmente all’approvazione della legge n. 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. Numerosi i punti qualificanti della nuova legge: il riconoscimento dell’obiezione di coscienza quale diritto soggettivo, l’eliminazione del potere di controllo da parte dello Stato sulla fondatezza delle motivazioni di coscienza, la sottrazione della gestione del servizio civile al ministero della Difesa e la costituzione di un Ufficio ad hoc presso la Presidenza del Consiglio, la drastica riduzione dei tempi di attesa, la possibilità di prestare servizio all’estero, l’obbligo della formazione, l’istituzione di una consulta nazionale rappresentativa di enti e obiettori, l’introduzione di norme disciplinari più chiare e precise, la previsione di campagne informative da parte dello Stato, la possibilità di studiare e sperimentare forme di difesa popolare nonviolenta.

Il 1999 è l’anno in cui il progetto di abolire la leva obbligatoria e di istituire Forze armate esclusivamente professioniste e volontarie comincia a prendere forma.

Dopo quasi un anno di iter, nel 2000 il Parlamento approva la legge n. 331 "Norme per l’istituzione del servizio militare professionale", stabilendo la fine della leva obbligatoria a partire dal 2007, poi anticipata al 1° gennaio 2005 dalla successiva Legge 226 del 23/08/04.
Nel frattempo, il Parlamento discute un altro disegno di legge collegato con la sospensione della leva militare che approva definitivamente agli inizi del 2001. Si tratta della legge n. 64/2001 che istituisce il servizio civile nazionale; grazie ad essa, dopo la sospensione della leva militare, i giovani possono continuare a svolgere il servizio civile da volontari e per la prima volta vi possono accedere anche le donne e i riformati alla leva.

Il 20 dicembre 2001 si apre una nuova pagina del servizio civile in Italia: iniziano il servizio civile le prime ragazze volontarie; altra data topica è quella del 1 gennaio 2005: il servizio civile diventa esclusivamente volontario ed aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il 2006 è l’anno dell’Intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - UNSC e le Regioni e Province Autonome - RPA che consente la piena applicazione della legge 64/2001 e del relativo decreto attuativo: decreto legislativo 77/2002. Le RPA diventano soggetto attuatore del Servizio Civile assieme all’UNSC, acquisendo le competenze gestionali sul loro territorio, a seguito anche dell’istituzione degli Albi RPA degli Enti di Servizio Civile, accanto all’Albo nazionale. Con l’istituzione dei corpi civili di pace: Legge 147 del 27/12/2013, il Servizio Civile allarga il suo campo di azione prevedendo interventi civili nonviolenti nelle aree di conflitto e affermando la possibilità di utilizzare strumenti ordinari per la gestione delle relazioni internazionali, alternativi alla guerra.

Nel 2015, anche in questo caso grazie ad una sentenza della Corte costituzionale, viene ampliata la platea dei giovani volontari e sono ammessi al Servizio civile anche i ragazzi extra comunitari residenti in Italia; principio poi normativamente sancito con la legge 106 del 6 giugno 2016,  (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) che amplia ulteriormente la platea giovanile includendo tutti i giovani extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Il 2017 è l’anno della riforma del Servizio civile che dopo 16 anni si trasforma, da nazionale a universale, con l’emanazione del Decreto legislativo 40 del 6 marzo 2017: Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Scompaiono gli Albi regionali degli enti di SC a favore dell’Albo unico di competenza esclusiva del Dipartimento Politiche Giovanili Servizio Civile Universale (DPSCU), si modificano le funzioni delle Regioni e Province Autonome e si trasforma il sistema per l’accreditamento degli enti e la progettazione degli interventi di SC, il Servizio Civile ha l’ambizione di trasformarsi in una misura universale che può essere intrapresa da tutti i giovani che vogliano aderirvi.

Nel 2018 si approvano già le prime modifiche al decreto istitutivo del Servizio Civile Universale, con il decreto legislativo 43, ma il processo di riforma non è ancora concluso, come ben evidenziano le continue modifiche alla normazione secondaria, le diverse richieste di riforma normativa, la mancata attuazione dell’universalità del diritto all’esperienza e le tante riflessioni sulla misura, la necessità di suoi miglioramenti e integrazioni, anche in relazione al codice del terzo settore da cui deriva la nuova legge di riforma del Servizio Civile Universale ma contestualmente diverge in molti aspetti della sua applicazione.

Il servizio civile volontario è una scommessa importante per non disperdere un’esperienza che ha contribuito a modificare la nostra società; il recupero dei suoi valori originari e fondanti, l’unità di intenti e il coordinamento tra tutte le forze in campo: istituzioni, enti e giovani possono consentire all’esperienza di andare avanti per svolgere quel moltiplicatore innovativo di cui è capace.

Approfondisci storie e valori del servizio civile e visiona le testimonianze di alcuni dei suoi protagonisti nella sezione dedicata alla Mediateca