Ex ILVA, oggi audizione del presidente Emiliano in 9ª Commissione Senato
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Si è tenuta oggi, alle ore 14, l’audizione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presso la 9ª Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1359 (d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva) e dei contenuti, in esso confluiti, del disegno di legge n. 1366 (d-l 5/2025 - Riesame AIA per gli impianti di interesse strategico).
Il presidente Emiliano, che è intervenuto in videoconferenza, ha evidenziato preliminarmente che “nonostante le richieste formulate da tutte le parti coinvolte, compresa la Regione Puglia mediante precedenti note e in corso delle pregresse audizioni, non è noto il Piano Industriale di Acciaierie d’Italia che i Commissari sono tenuti a predisporre ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, del DL n. 4/2024”.
“L’iniziativa legislativa di cui oggi si discute - ha detto Emiliano - non può prescindere dalla definizione e condivisione del Piano Industriale che contempli, non solo l’operatività e la sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda, ma anche il piano concreto di decarbonizzazione, con indicazione dei tempi e delle fonti finanziarie necessarie e il necessario completamento degli interventi di ripristino ambientale, a cui erano originariamente destinate le somme che oggi vengono utilizzate per la continuità produttiva ed occupazionale e di cui, fin d’ora, si chiede il rifinanziamento. Il tutto avrebbe dovuto far parte di un Accordo di programma più volte annunciato, ma di cui ad oggi non abbiamo notizia”.
Quanto poi alla procedura di vendita dell’ex Ilva il presidente della Regione Puglia ha ribadito “l’assoluta necessità di procedere con la cessione dell’intero complesso aziendale con impegni vincolanti in relazione al processo di decarbonizzazione dell’acciaieria, agli interventi di ripristino ambientale e con garanzie solide per la tutela dei lavoratori dell’acciaieria e dell’indotto. In tal senso è auspicabile la presenza pubblica nella nuova compagine che gestirà l’acciaieria o forme di controllo puntuali degli impegni contrattualmente assunti”.
“Siamo preoccupati - ha aggiunto Emiliano - per la nuova richiesta di cassa integrazione formulata da Acciaierie d’Italia in A.S., per la quale siamo stati convocati il 18 febbraio per avviare l’esame congiunto sul rinnovo per un anno. Se a luglio 2024 al Ministero del Lavoro fu trovato un accordo su un numero massimo di 4.050 cassintegrati nel gruppo, di cui 3.500 a Taranto, partendo da una richiesta di 5.200, stavolta il siderurgico chiede la cassa per 2.955 dipendenti di Taranto. Nonostante la riduzione del numero di lavoratori coinvolti, siamo preoccupati perché la richiesta di cassa straordinaria dimostra che i livelli produttivi attuali, ma anche quelli attesi nel prossimo futuro, non sono ancora sufficienti a garantire l’equilibrio e la sostenibilità finanziaria. Sotto ai cinque milioni di tonnellate di produzione di acciaio, attualmente la fabbrica ne realizza meno della metà, c’è squilibrio nel rapporto costi-ricavi dell’intero ciclo produttivo”.
Il presidente della Regione Puglia ha trasmesso una nota alla Commissione (che si riporta di seguito) nella quale si esaminano anche i seguenti punti:
NEL MERITO DEL D.L. N. 3/2025 “MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA ED OCCUPAZIONALE DEGLI IMPIANTI EX ILVA”
L’articolo 1 del D.L. n. 3/2025, composto di un unico comma, integra l’articolo 39 del D.L. n. 19/2024 (legge n. 56/2024), il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. trasferisce all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia (ADI) s.p.a., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, incrementabili – come da modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 63/2024, che ha aggiunto un secondo periodo al citato articolo 39 – di ulteriori 150 milioni. La norma in esame interviene proprio su quest’ultima modifica, disponendo che la soglia di tale incremento è ora innalzata fino a 400 milioni di euro. Trattasi di somme a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in A.S. versate in apposito patrimonio destinato (di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015), derivante da somme provenienti dalla cd. confisca “Riva”, e quindi private, destinate originariamente a finalità di ripristino ambientale. A tal proposito, pur comprendendo che il rischio di chiusura dello stabilimento conseguente all’insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia ritenuto dal Governo più rilevante rispetto alle finalità di ripristino ambientale, si evidenzia che:
a) come evidenziato dal Servizio Bilancio del Senato, l’articolo 39 del D.L. n. 19/2024 vigente (integrato con un secondo periodo dal decreto-legge n. 63 del 2024) autorizza per due volte un utilizzo di 150 milioni delle risorse in esame per le finalità produttive, mentre la relazione tecnica al D.L. n. 3/2025 afferma che il prospetto riportato sconta già il trasferimento ad ADI di 150 milioni, per cui andrebbe chiarito se sia stato scontato anche l’altro trasferimento di 150 milioni, per un totale di 300 milioni. Ove invece sia ancora da erogare un secondo finanziamento di 150 milioni, questo unito ai 250 milioni disposti dal provvedimento in esame lascerebbe soli 5 milioni di euro a finalità di ripristino ambientale.
b) si prende atto del fatto che la relazione tecnica al D.L. n. 3/2025 assicura che le somme restanti sono compatibili con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da Ilva in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione, tuttavia, come rimarcato dal Servizio Bilancio del Senato è indispensabile fornire un quadro riepilogativo e analitico degli impegni finanziari previsti in futuro per concludere il processo di decontaminazione del sito.
c) invero, le risorse per il ripristino ambientale sembrerebbero del tutto insufficienti a garantire la bonifica anche delle aree escluse degli stabilimenti ex Ilva. Le aree escluse possono suddividersi in: Aree sottoposte a sequestro con interventi in corso: Gravina Leucaspide e discarica Nord-Ovest. Aree con interventi in corso: discarica ex cava Due Mari, discarica ex cava Cementir, Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC, discarica Nuove Vasche, Aree a verde lungo SP Statte lato ovest, Aree a verde Nord, Land A, Land C, Land D1, Land E, Aree limitrofe stoccaggio fanghi, Land L (Cava L’Amastuola), Area Pozzo 25, Collinette Ecologiche, Land D2. Aree cedibili e prive di pendenze: Land I. Come relazionato dai Commissari di Ilva in A.S. nell’ultima audizione di martedì 4 febbraio al Senato, dei fondi del Patrimonio destinato pari a 1,164 miliardi di euro (derivanti dalla transazione del 2017 con la famiglia Riva), al 31 gennaio 2025 ne sono stati utilizzati fondi per 839 milioni, pari al 72% del totale. Alla stessa data ci sono fondi disponibili per 278 milioni (24%) e fondi a oggi non disponibili per 47 milioni (4%). Dei fondi impiegati, 410 milioni sono stati destinati specificamente a interventi di bonifica all’interno dello stabilimento e alla decontaminazione delle aree esterne escluse dalla competenza diretta di Ilva. Alcuni di questi interventi sono ancora in attesa dell’esito dei processi autorizzativi, come si legge anche nell’ultima relazione trimestrale dei commissari straordinari al 30 giugno 2024. Altri 410 milioni per la continuità operativa (in adempimento dei vari decreti legge) e 19 milioni per altre spese. Per il 2025 è previsto un impegno dei fondi Patrimonio destinato di 118 milioni per attività ambientali (75 milioni da parte di ADI in A.S. per le bonifiche e 44 milioni di Ilva in A.S. per proseguire le attività di decontaminazione nelle aree escluse dalla competenza diretta dell’ex Ilva). Inoltre, sono stati utilizzati ulteriori 325 milioni per attività specifiche. 206 milioni concentrati sulla decontaminazione interna dello stabilimento e il resto per la bonifica delle aree esterne. Le risorse sono state anche impiegate in interventi ambientali più ampi, anticipi per garanzie finanziarie a favore della Provincia di Taranto e della Regione Puglia, oltre a impieghi collaterali legati alla gestione dei rifiuti industriali e alla sicurezza ambientale. Negli ultimi anni, grazie al lavoro della precedente gestione commissariale (dr. Francesco Ardito, dall’avv. Antonio Lupo e dott. Antonio Cattaneo) si è registrata un’accelerazione grazie all’approvazione di progetti esecutivi e agli impegni presi dall’affittuario dello stabilimento. Tra le attività più rilevanti in corso ci sono il completamento dell’asportazione dei fanghi, gli interventi sulla discarica dell’ex area Fintecna e sulla cava Due Mari. Tuttavia, permangono incertezze per la zona della Gravina Leucapside, in attesa degli esiti della caratterizzazione ambientale. E’ indubbio che sino a quando è stato operativo l’Osservatorio Ilva, la cui ultima riunione si svolse il 29 marzo 2023, e di cui si chiede l’immediata “riattivazione,” è stato molto più semplice seguire anche i lavori inerenti gli interventi nelle aree escluse, in quanto ad ogni riunione veniva fornito dai precedenti commissari un report dettagliatissimo. Adesso l’aggiornamento avviene solo attraverso le relazioni trimestrali, nell’ultima delle quali si evince ancora una volta come le attività siano in corso, seppur a velocità ridotta. Quelle previste nel primo “capitolato decontaminazioni” (che coincidono sostanzialmente con quelle previste dal DPCM del 2017) sono quasi tutte completate. Poi ci sono quelle previste dall’Addendum del 2018 sottoscritto con ArcelorMittal (per circa 182 milioni). Per queste ultime è previsto che le attività di decontaminazione da svolgere devono essere individuate a valle di nuove attività di indagine e caratterizzazione. Attività che riguardano il monitoraggio della falda e per questo assolutamente imprescindibili.
Pertanto, resta prioritario evitare che le risorse destinate alle attività di ripristino ambientale vengano totalmente drenate, ragion per cui si chiede con forza che il Governo individui ulteriori risorse per la bonifica delle aree escluse degli stabilimenti ex Ilva. Anche perché grazie a tali somme è possibile l’impiego di ca. 1500 lavoratori confluiti nel bacino di Ilva in A.S., che nelle attività di bonifica vengono impiegati dopo apposita formazione e che, al momento, non rientreranno tra i dipendenti diretti dell’azienda. Lavoratori ai quali andrà garantito un reddito e un futuro lavorativo, posto che attualmente l’ammontare complessivo delle ore di sospensione dal lavoro per questi lavoratori, in questi anni, ha avuto una media pari al 97% delle ore lavorabili.
d) si chiede, inoltre, che le risorse previste dal D.L. n. 3/2025 in esame siano utilizzate prioritariamente per soddisfare i nuovi crediti vantati dalle aziende dell’indotto che, nonostante il ristoro parziale ottenuto da SACE sui vecchi crediti prededucibili vantati verso Acciaierie d’Italia, soffrono nuovamente la mancanza di liquidità pur continuando in maniera encomiabile a fornire attività e servizi all’azienda siderurgica.
NEL MERITO DEL D.L. N. 5/2025 “MISURE URGENTI PER IL RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO”
L’articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale, compresi quelli siderurgici dell’ex Ilva.
In particolare, così come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C626/22) e come richiesto in più circostanze dalla Regione Puglia, è previsto l’aggiornamento con cadenza decennale (in fase di prima applicazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS), includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali.
Inoltre, è prevista una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto.
L’articolo 2 comma 1 richiede che poi al gestore dello stabilimento di fornire, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell’emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
L’articolo 2 commi 2 e ss. prevede poi che lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA vigente. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
L’articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (come per l’ex Ilva). A tale fine è previsto che la commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della Salute, e rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.
Il decreto-legge n. 5/2025 interviene, dunque:
- sul decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, convertito nella Legge 231/2012, prevedendo un aggiornamento, ogni 10 anni, dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), di cui al decreto 24 aprile 2013 del Ministro della salute, e, in prima applicazione, entro 12 mesi dall’adozione del decreto- legge in esame;
- sul d.lgs. n. 152/2006, disponendo che - in fase di rinnovo/riesame AIA – i gestori degli impianti strategici forniscano il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo oggetto dell’istanza di riesame. Nelle more dell’aggiornamento dei criteri del decreto 24 aprile 2013, i Gestori predispongono la VIS sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019.
Con riferimento al rapporto di VDS, il citato decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito nella Legge 231/2012, prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l’ASL e l’ARPA territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.
I criteri metodologici per la redazione della VDS sono definiti nel decreto del 24 aprile 2013 del Ministro della Salute “Criteri metodologici per la per redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)”. In tale approccio in assenza di superamenti dei valori limite e obiettivo previsti dalle leggi nazionali in materia di qualità dell’aria, non è possibile procedere con la valutazione di danno sanitario.
Si rammenta che i criteri metodologici per la redazione del rapporto di VDS di cui al decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, sollevarono diverse osservazioni critiche da parte della comunità dell’epidemiologia italiana. Tanto che ARPA Puglia promosse un ricorso al TAR, rigettato dalla Sezione III del TAR del Lazio con le sentenze N. 11484/2013 REG.RIC. e N. 11485/2013 REG.RIC specificando che “i criteri interministeriali trovano applicazione soltanto con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per il periodo di tempo limitato all’adeguamento degli impianti”. In esito a tale pronuncia dunque lo stabilimento siderurgico di Taranto è sottratto dalle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VDS.
A tal proposito si riferisce che la Regione Puglia si era precedentemente dotata della legge regionale del 24/07/2012, n. 21 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”, con la finalità di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute dei cittadini per il territorio regionale, legiferando in materia di valutazione del danno sanitario (VDS). La VDS è redatta per gli stabilimenti industriali insistenti su aree ad elevato rischio di crisi ambientale e/o SIN della Regione Puglia – Brindisi e Taranto - soggetti ad AIA e che presentino il requisito aggiuntivo di essere fonti di idrocarburi policiclici aromatici, di produrre polveri o di scaricare reflui nei corpi idrici. L’effettuazione della VDS dei suddetti impianti è posta in carico all’ARPA Puglia, alle ASL territorialmente competenti ed all’AReSS. I criteri metodologici sono stati stabiliti dal Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012. In particolare il Regolamento stabilisce che la VDS deve essere operata tenuto conto del quadro ambientale e sanitario di riferimento attraverso una procedura articolata che muove, in via preliminare, dalla verifica di eventuali criticità sotto il profilo sanitario associato dei dati ambientali, mediante l’incrocio delle risultanze della analisi ambientale con il quadro epidemiologico.
In tale scenario le Agenzie regionali si ritrovano oggi a redigere per l’area di Taranto due diverse VDS:
- una, redatta ai sensi decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito nella Legge 231/2012, secondo i criteri del decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, per lo stabilimento siderurgico di Taranto, in cui vengono aggiornati gli indicatori ambientali e gli indicatori epidemiologici, ma non viene restituita la valutazione del rischio in quanto gli standard normativi ambientali risultano rispettati;
- l’altra redatta per l’area di Taranto ai sensi della richiamata legge regionale che, oltre all’aggiornamento dei dati ambientali e sanitari, contiene la valutazione del rischio sanitario, sia con approccio tossicologico, sia – per la valutazione degli impatti associati alle emissioni in aria – con approccio epidemiologico.
Nel Rapporto di VDS del 2018 per lo scenario AIA si confermava un “rischio non cancerogeno per via inalatoria l’Hazard Index (HI) superiore ad 1 per l’apparato respiratorio” e si evidenziava un rischio non accettabile per l’esposizione al particolato atmosferico emesso dal Siderurgico per i residenti del quartiere Tamburi. Anche l’ultimo Rapporto di VDS del 2024 evidenza un rischio cancerogeno inalatorio superiore alla soglia di accettabilità e conferma il rischio non cancerogeno per via inalatoria - Hazard Index (HI) - superiore ad 1. L’area più esposta risulta essere il quartiere Tamburi.
Tuttavia, seppur ex Ilva contribuisce in maggior misura al superamento del rischio per gli inquinanti indagati, il Gestore non è soggetto - come gli altri impianti insistenti sul territorio e che contribuiscono in maniera secondaria - alla presentazione dei Piani di riduzione ovvero all’adozione di misure e interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalla normativa regionale.
Riassumendo, con riferimento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 5/2025:
- ci si auspica che si superi la discrasia tra i criteri di definizione del rapporto di valutazione del danno sanitario previsti dalla legge regionale n. 21/2012 della Regione Puglia e dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 e che, dunque, già in fase di primo aggiornamento del richiamato decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 – ovvero entro 12 mesi - l’applicazione dell’approccio epidemiologico deve essere garantita indipendentemente dal rispetto dei valori limite e obiettivo in materia di qualità dell’aria. Tanto anche in considerazione delle previsioni del Decreto Legge n. 5/2025 che, nelle more dell’aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, prevede che i gestori nell’ambito delle procedure di riesame AIA procedano alla redazione del rapporto di VIS, secondo le previsioni del decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019, che contempla l’applicazione dell’approccio epidemiologico;
- si rileva che dalla procedura introdotta dall’art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 5/2025, nell’ambito della valutazione dei rapporti di VDS, risulta escluso il tavolo tecnico regionale, ovvero ARPA Puglia, ARESS e la ASL, demandando al solo ISS la formulazione del parere sul rapporto di VDS. Ciò anche in virtù della competenza riconosciuta dalla L. 231/2021 che prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l’ASL e l’ARPA territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, il rapporto di VDS e che potrebbero utilmente offrire un contributo di competenza ed esperienza, anche alla luce delle numerose attività di monitoraggio;
- si rileva altresì che, in ordine alla redazione dello studio di VIS – art. 2 comma 2 del decreto legge n. 5/2025- predisposto e valutato secondo il richiamato decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019, vi è il riferimento anche al decreto legislativo 155/2010 in materia di qualità dell’aria: si rammenta che tale ultimo decreto, come noto, attiene agli aspetti di qualità dell’aria e, pertanto, il rispetto dei valori limite in esso fissati non garantisce la tutela della salute della popolazione. Nell’impostazione della VDS della Regione Puglia, ad esempio, non si tiene conto dei limiti di legge in materia ambientale: la procedura prevede che si stimi l’impatto sanitario associato al contributo specifico emissivo dello stabilimento in esame, in termini di esposizione della popolazione, usando le soglie di riferimento US-EPA.
Pubblicato il 11 febbraio 2025